Convenzione
Art. 282
144 / 399In vigore dal 30 mar 1986
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-282