Convenzione
Art. 281
143 / 399In vigore dal 30 mar 1986
I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-281