Convenzione
Art. 28
28 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica:
- il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli;
- lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali, le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti;
- il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari);
- nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;
- una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;
- nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura.
2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:
- l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di inputs, ed eventualmente la loro importazione;
- la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione;
- l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliori redditi degli agricoltori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-28