Art. 274
Convenzione

Art. 274

136 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
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