Art. 273
Convenzione

Art. 273

135 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. 2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.
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