Convenzione
Art. 273
135 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.
2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-273