Art. 270
Convenzione

Art. 270

132 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri può, durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-270