Convenzione
Art. 270
132 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri può, durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-270