Art. 269
Convenzione

Art. 269

131 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e può prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica. 2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 3. Il Consiglio dei Ministri può inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione. 4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 6. Il Consiglio dei Ministri può creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 2.
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