Art. 268
Convenzione

Art. 268

130 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.
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