Convenzione
Art. 267
129 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-267