Art. 266
Convenzione

Art. 266

128 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell', paragrafo 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-266