Art. 262
Convenzione

Art. 262

124 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamità naturali che frenano il loro sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-262