Art. 261
Convenzione

Art. 261

123 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le disposizioni in applicazione dell' a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare , secondo trattino - Sviluppo industriale , primo e secondo comma - Trasporti e comunicazioni - Sviluppo del commercio e dei servizi , paragrafo 3 - Cooperazione regionale - Regime generale degli scambi - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base , paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), , paragrafo 2, , paragrafo 2 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) - Cooperazione finanziaria e tecnica , punto i), , paragrafo 2, secondo trattino, , paragrafo 11 - Investimenti
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-261