Convenzione
Art. 260
122 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Repubblica centrafricana
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Uganda
Ruanda
Swaziland
Ciad
Zambia
Zimbabwe
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-260