Art. 260
Convenzione

Art. 260

122 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Burkina Faso Burundi Repubblica centrafricana Lesotho Malawi Mali Niger Uganda Ruanda Swaziland Ciad Zambia Zimbabwe 2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-260