Art. 259
Convenzione

Art. 259

121 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.
Storico versioni

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