Art. 250
Convenzione

Art. 250

113 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all', ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione: a) dei beneficiari di cui all', le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-250