Art. 249
Convenzione

Art. 249

112 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-249