Convenzione›Titolo IV
Art. 244
225 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunità verso gli Stati ACP.
2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-244