Art. 240
ConvenzioneTitolo IV

Art. 240

221 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessità di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di: a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo nonché alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo; b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonché promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori; c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilità a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi; d) promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-240