Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Comitato degli Ambasciatori è composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunità europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunità europee. 2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.
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