Art. 233
ConvenzioneSez. 3

Art. 233

280 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parità di condizioni una partecipazione quanto più estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare: a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione; b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni; c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.
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