Art. 231
ConvenzioneSez. 2

Art. 231

274 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di: - due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi; - tre mesi per i contratti d'appalto d'opere a decorrere dalla data di apertura del credito.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-231