Convenzione›Sez. 2
Art. 231
274 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di:
- due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi;
- tre mesi per i contratti d'appalto d'opere
a decorrere dalla data di apertura del credito.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-231