Convenzione›Sez. 2
Art. 230
273 / 399In vigore dal 30 mar 1986
I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo da evitare loro l'onere del prefinanziamento; la Comunità può effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva degli Stati ACP interessati e previa presentazione dei certificati di conformità appropriati.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-230