Convenzione›Sez. 2
Art. 229
272 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all', paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non è retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilità in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.
6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.
Storico versioni
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