Convenzione›Sez. 2
Art. 228
271 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.
b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui non è residente.
2. Su espressa richiesta dello Stato ACP, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione e all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli può contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione - con l'assistenza tecnica straniera - di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonché alla preparazione dei fascicoli di gara.
3. La Commissione dà al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione.
A questo titolo:
a) approva il capitolato di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette detto capitolato per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro il termine di un mese dalla ricezione del capitolato;
b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame;
c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata;
d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore nazionale, qualunque ne sia l'importo, ogniqualvolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:
- l'offerta prescelta è la più bassa;
- costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico;
- non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;
e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto, in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validità delle offerte.
4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento.
5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.
6. Il delegato coopera con le autorità nazionali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia allo Stato ACP interessato e alla Commissione.
7. Il delegato procede ad una valutazione annuale degli interventi del Fondo nello Stato o nel gruppo regionale ACP in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate alla Commissione e allo Stato ACP interessato.
8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico;
b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.
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