Art. 227
ConvenzioneSez. 2

Art. 227

270 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. b) L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni, egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. 2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore nazionale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fascicolo di gara all'approvazione del delegato prima che sia indetta la gara d'appalto. 3. a) L'ordinatore nazionale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all', paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta. b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore nazionale è considerata approvata dalla Commissione. 4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione. 5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti. A questo titolo, l'ordinatore nazionale decide: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purchè non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione; c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi; d) modifiche di localizzazione di realizzazioni a unità multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali; e) applicazione o condono delle penalità per ritardo; f) atti per lo svincolo delle cauzioni; g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine; h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri e negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il delegato deve tuttavia assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio richieda lavori sostanziali di consolidamento; k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica. 6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.
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