Art. 225
ConvenzioneSez. 2

Art. 225

268 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica è realizzata con le formalità amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinché i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace. 2. La Comunità e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilità li assumano in modo rapido ed efficace: a) preparazione e approvazione dei bandi di gara; b) pubblicazione dei bandi di gara; c) ricezione ed esame delle offerte; d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi; e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti. 3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.
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