Art. 223
Convenzione

Art. 223

109 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento è a carico dello Stato ACP beneficiario. 2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste. 3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste. 4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 5. In via eccezionale, il superamento può essere finanziato dalla Comunità ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non è possibile di coprire il superamento con altre risorse. 6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono essere assegnati a coprire i superamenti. L'ordinatore nazionale può, di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato. 7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunità si sforzano: - di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali; - di indire una gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.
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