Art. 220
Convenzione

Art. 220

106 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento. 2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario è ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione. 3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunità, è trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni. 4. La Comunità adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni. 5. Allorchè la proposta di finanziamento non è accettata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione. 6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere: - o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'; - o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunità. 7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa è presa dall'organo competente della Comunità al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione. 8. La Comunità prende la decisione sulla proposta di finanziamento al più presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.
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