Art. 22
Convenzione

Art. 22

22 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'Assemblea paritetica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-22