Convenzione
Art. 217
103 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione della Comunità o dei suoi servizi competenti è considerata approvata entro i 60 giorni successivi alla sua notifica da parte degli Stati ACP interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-217