Art. 216
Convenzione

Art. 216

102 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio. 2. Ciascuno Stato ACP e la Comunità convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. 3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata nè sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione. 4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.
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