Art. 213
Convenzione

Art. 213

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In vigore dal 30 mar 1986
Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-213