Art. 212
Convenzione

Art. 212

98 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'. 2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.
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