Convenzione
Art. 211
97 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilità e dei criteri e principi definiti nell'.
b) A seconda dei casi, la gara può riguardare:
- sia, insieme la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e il personale necessario, mentre gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare restano da negoziare successivamente;
- oppure anche i prezzi allorchè, in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessità.
c) Il capitolato d'appalto, redatto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, precisale modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.
d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli , il contratto è aggiudicato dalle autorità competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la più vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni.
2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato può essere proposto anche dallo Stato ACP.
La proposta della Commissione è notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP è presa nel mese successivo a tale notifica.
3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni.
4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione può, quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente.
5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.
6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si può far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-211