Convenzione
Art. 209
95 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure è eccezionalmente realizzata in economia.
La scelta tra il ricorso a uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni.
2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto:
a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane;
b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati;
c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto;
d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare;
e) dei costi.
3. In caso di pari competenza, la preferenza è data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi ACP.
4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti:
a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che si servono dell'assistenza tecnica, con il concorso della Commissione e del suo delegato;
b) si tiene debito conto della disponibilità di candidati idonei rispondenti ai criteri del paragrafo 2, che risiedano nello Stato ACP o nella regione;
c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-209