Art. 200
ConvenzioneSez. 5

Art. 200

288 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi seguenti: a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento; b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento; c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali; d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti; e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti può rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti; f) progetti a carattere regionale o interregionale. 2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. La preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia. 3. La Commissione e la Banca, ogniqualvolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare: a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento; b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento. 4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda: a) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari; b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione; c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi; d) le condizioni di pagamento; e) le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza; f) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP. 5. Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità può apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati. 6. A richiesta dello Stato ACP interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.
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