Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e più stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP. Le parti contraenti sottolineano la necessità di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-20