Convenzione
Art. 195
92 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione.
2. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:
a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa;
b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-195