Convenzione›Sez. 3
Art. 192
275 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.
2. Spetta agli Stati ACP:
a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunità;
c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi di azioni;
d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità;
f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.
3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:
a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica;
b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario;
c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorità e conformi alle disposizioni della presente convenzione;
d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti;
e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione;
f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.
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