Art. 192
ConvenzioneSez. 3

Art. 192

275 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunità; c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi di azioni; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica; b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorità e conformi alle disposizioni della presente convenzione; d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.
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