Art. 190
ConvenzioneSez. 2

Art. 190

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel quadro delle priorità fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere: a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari; b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale; c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; d) la protezione dell'ambiente; e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali; f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie; g) la promozione e l'informazione industriali; h) la commercializzazione e la promozione delle vendite; i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali; j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali; k) i microprogetti di sviluppo di base; l) i trasporti e le comunicazioni; m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; n) le misure volte a sviluppare le attività della pesca; o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo; p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresì azioni tematiche quali: - la lotta contro la desertificazione e la siccità; - la lotta contro le conseguenze delle calamità naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari; - la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane; - l'igiene e la sanità di base; - la lotta contro le malattie endemiche del bestiame; - la ricerca di risparmi d'energia; - e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-190