Convenzione›Sez. 2
Art. 189
264 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-189