Convenzione›Titolo III›Sez. 1
Art. 186
211 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione finanziaria e tecnica:
a) è attuata sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialità e delle loro strategie di sviluppo;
b) è accordata alle condizioni più liberali possibili per la Comunità;
c) è gestita secondo procedure semplici e razionali;
d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari;
e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualità possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica;
f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base più prevedibile e regolare;
g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una più decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-186