Art. 185
ConvenzioneTitolo IIISez. 1

Art. 185

210 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti: a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza; b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere; c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, nonché incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo; d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP; f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale; g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale; h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza; i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.
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