Convenzione
Art. 184
90 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalità ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-184