Art. 180
Convenzione

Art. 180

86 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola: a) il 15% o più dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall' o, b) in deroga - secondo i casi - all' ed alla lettera a) del presente articolo il 20% o più dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas), può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'. Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) è pari al 10% e quello previsto alla lettera b) al 12%.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-180