Art. 179
Convenzione

Art. 179

85 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all' è offerto: a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall', lettera a) per un prodotto contemplato dall' ed esportato nella Comunità; b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell', lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall', lettera b), in deroga - secondo i casi - all' ed all', lettera a), quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacità di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all' ed all', lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditività di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacità di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione. 2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è offerto anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficoltà tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditività della produzione. 3. Per riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10%.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-179