Convenzione›Titolo II
Art. 170
190 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.
2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'.
3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell', per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformità dell', paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-170