Convenzione›Titolo II
Art. 166
186 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.
2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all' ed a cui può essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunità, nonché, se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata.
3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-166