Art. 166
ConvenzioneTitolo II

Art. 166

186 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all' ed a cui può essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunità, nonché, se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata. 3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.
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