Convenzione›Titolo II
Art. 164
184 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonché della domanda della Comunità riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-164