Art. 162
ConvenzioneTitolo II

Art. 162

182 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all', derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunità e nei casi contemplati dall', paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall', paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6% al livello di riferimento. 2. La percentuale indicata al paragrafo 1 è dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-162